Art. 2

Definizioni

In vigore dal 23 mag 2025
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: 1) «comunità di energia rinnovabile»: comunità di energia rinnovabile quale definita all', punto 16), della direttiva (UE) 2018/2001; 2) «dovere di diligenza»: processo mediante il quale le imprese individuano, prevengono, attenuano e tengono conto degli impatti negativi sull'ambiente e sulla società delle rispettive attività commerciali legate all'asta; sono inclusi gli impatti negativi connessi alle attività proprie dell'impresa e alla sua catena del valore a monte e a valle, anche per mezzo dei suoi prodotti o servizi e dei suoi rapporti d'affari; 3) «sistema informativo e di rete»: sistema informativo e di rete quale definito all', punto 1), della direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio (27); 4) «sicurezza dei sistemi informativi e di rete»: sicurezza dei sistemi informativi e di rete quale definita all', punto 2), della direttiva (UE) 2022/2555; 5) «controllo operativo»: autorità di introdurre e attuare politiche operative che disciplinano le attività, i processi e le risorse abituali al fine di garantire il buon funzionamento di un impianto, in particolare delle sue reti e dei suoi sistemi informativi; 6) «assemblaggio» di un modulo fotovoltaico: integrazione e interconnessione in una singola unità di una serie di celle fotovoltaiche o componenti equivalenti che figurano nell'elenco di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2025/1178; 7) «impronta di carbonio»: somma delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra in un sistema di prodotto, tenendo conto di tutte le attività pertinenti entro i limiti spaziali e temporali del sistema, espressa in biossido di carbonio equivalente, valutata sulla base dei potenziali di riscaldamento globale su un orizzonte temporale di cento anni e calcolata sulla scorta di uno studio di valutazione del ciclo di vita effettuata utilizzando unicamente la categoria di impatto dei cambiamenti climatici; 8) «economia circolare»: sistema economico in cui il valore dei prodotti, dei materiali e delle altre risorse nell'economia è mantenuto il più a lungo possibile, migliorando l'efficienza d'uso nella produzione e nel consumo così da diminuire l'impatto ambientale del loro uso, e riducendo al minimo i rifiuti e il rilascio di sostanze pericolose in tutte le fasi del ciclo di vita, anche mediante l'applicazione della gerarchia dei rifiuti; 9) «impatto sulla biodiversità»: qualsiasi alterazione della biodiversità, ad esempio nell'abbondanza o nella distribuzione delle specie oppure nella distribuzione, nella struttura e nelle funzioni di habitat ed ecosistemi, per effetto diretto o indiretto delle tecnologie a zero emissioni nette durante il loro ciclo di vita; 10) «efficienza energetica»: rapporto tra energia in uscita e in entrata nel caso dei prodotti di generazione di energia oppure efficienza di conversione, vale a dire rapporto tra energia in uscita e in entrata, nel caso dei prodotti di conversione e stoccaggio dell'energia; 11) «inquinamento»: inquinamento quale definito all', punto 2), della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (28) e, per l'inquinamento che interessa le acque, all', punto 33), della direttiva 2000/60/CE; 12) «flessibilità temporale»: capacità dei partecipanti al mercato di adeguare la generazione, l'immissione in rete e i modelli di consumo per contribuire a rispondere alle esigenze del sistema in tutti gli orizzonti temporali pertinenti, in genere reagendo ai segnali del mercato, in particolare nel settore dell'energia elettrica; 13) «impatto determinato dall'ubicazione»: capacità dei partecipanti al mercato di aiutare a rispondere alle esigenze del sistema elettrico sulla base della selezione del sito e del punto di connessione alla rete; 14) «connessione tra vettori energetici»: capacità dei partecipanti al mercato di trasferire energia da un vettore energetico a un altro attraverso mezzi di conversione dell'energia.
Storico versioni

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