Art. 4
Rilascio delle licenze
In vigore dal 23 mag 2025
Rilascio delle licenze
1. L’autorità competente di uno Stato membro può rilasciare licenze di studente controllore del traffico aereo in conformità all’allegato I (parte ATCO), capo B, punto ATCO.B.001, del regolamento (UE) 2015/340, sulla base di certificati rilasciati conformemente alla normativa di un paese terzo, purché il richiedente soddisfi tutte le condizioni seguenti:
a)
avere almeno 18 anni di età;
b)
dimostrare che sono soddisfatti i pertinenti requisiti di cui all’allegato I (parte ATCO), capo D, titoli da 1 a 4, del regolamento (UE) 2015/340;
c)
avere un certificato medico valido, rilasciato in conformità all’allegato IV (Parte ATCO.MED), del regolamento (UE) 2015/340;
d)
dimostrare di possedere un livello adeguato di competenze linguistiche in conformità ai requisiti di cui all’allegato I (parte ATCO), capo B, punti da ATCO.B.030 a ATCO.B.040, del regolamento (UE) 2015/340.
2. Il titolare di una licenza di controllore del traffico aereo rilasciata conformemente alla normativa di un paese terzo può richiedere all’autorità competente di uno Stato membro il rilascio di una licenza di studente controllore del traffico aereo dopo avere ottenuto una raccomandazione da un’organizzazione di addestramento che soddisfi i requisiti di cui all’allegato III (parte ATCO.OR) del regolamento (UE) 2015/340 e che sia certificata a fornire l’addestramento iniziale ai fini del rilascio di licenze di studente controllore del traffico aereo a norma di tale regolamento.
3. Qualora, su domanda del richiedente, l’organizzazione di addestramento formuli la raccomandazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo, tale raccomandazione deve contenere tutti gli elementi seguenti:
a)
una descrizione dell’ambito delle attribuzioni della licenza di controllore del traffico aereo del paese terzo di cui al paragrafo 2;
b)
un’indicazione dei requisiti di cui all’allegato I (parte ATCO), del regolamento (UE) 2015/340 per i quali deve essere concesso il credito;
c)
una descrizione dell’addestramento aggiuntivo ricevuto dal richiedente, compresi gli esami e le valutazioni prescritti;
d)
una dichiarazione con cui si conferma che la conformità del richiedente ai requisiti di addestramento, esame e valutazione descritti nella raccomandazione può essere considerata equivalente al completamento dell’addestramento iniziale prescritto a norma del regolamento (UE) 2015/340 ai fini del rilascio delle licenze di studente controllore del traffico aereo;
e)
copie dei documenti di supporto rilevanti, tra cui le copie dei requisiti e delle procedure del paese terzo pertinenti, che dimostrano le modalità con cui l’organizzazione di addestramento ha determinato gli elementi elencati alle lettere da a) a d) del presente comma.
L’addestramento aggiuntivo di cui al primo comma, lettera c), comprendente gli esami e le valutazioni prescritti, è condotto da un’organizzazione di addestramento che soddisfa i requisiti stabiliti nell’allegato III (parte ATCO.OR), del regolamento (UE) 2015/340 ed è certificata a fornire l’addestramento iniziale ai fini del rilascio di licenze di studente controllore del traffico aereo in virtù di tale regolamento.
4. Ai fini del rilascio delle licenze di studente controllore del traffico aereo, qualsiasi credito concesso dall’autorità competente deve tenere conto della raccomandazione di cui al paragrafo 2.
Storico versioni
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