Art. 2

Definizioni

In vigore dal 23 mag 2025
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: 1) «richiedente»: il titolare di un certificato, di una licenza o di un altro documento, rilasciati conformemente alla normativa di un paese terzo, che chiede il rilascio di una licenza di studente controllore del traffico aereo a norma del presente regolamento o il riconoscimento di un certificato al fine di fornire addestramento ed effettuare valutazioni; 2) «certificato»: un documento rilasciato conformemente alla normativa di un paese terzo, attestante la conformità alle norme dell’aviazione civile; 3) «credito»: il riconoscimento, da parte dell’autorità competente, dell’addestramento ricevuto dal titolare di una licenza di controllore del traffico aereo rilasciata conformemente alla normativa di un paese terzo ai fini della richiesta del rilascio di una licenza di studente controllore del traffico aereo a norma del presente regolamento.
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