Art. 3
Riconoscimento di licenze e certificati di controllore del traffico aereo di paesi terzi
In vigore dal 23 mag 2025
Riconoscimento di licenze e certificati di controllore del traffico aereo di paesi terzi
Fatti salvi gli accordi internazionali conclusi tra l’Unione e un paese terzo in conformità all’articolo 68, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1139, gli Stati membri possono:
a)
rilasciare licenze di studente controllore del traffico aereo, conformemente all’ del presente regolamento;
b)
riconoscere licenze di controllore del traffico aereo e le relative abilitazioni, attribuzioni o i relativi certificati, conformemente all’ del presente regolamento.
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