Art. 4

Metodo di calcolo del contributo individuale proporzionale dei soggetti obbligati

In vigore dal 21 mag 2025
Metodo di calcolo del contributo individuale proporzionale dei soggetti obbligati 1.   In conformità dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1735 e ai fini del calcolo su base proporzionale, la produzione di petrolio greggio e gas naturale è normalizzata in chilotonnellate di petrolio equivalente. 2.   La quota del contributo individuale proporzionale di ciascun soggetto obbligato è calcolata sulla base della formula seguente in chilotonnellate di petrolio equivalente: (produzione totale del soggetto obbligato dal 1o gennaio 2020 al 31 dicembre 2023) / (produzione totale di tutti i soggetti obbligati dal 1o gennaio 2020 al 31 dicembre 2023) × 100 = % dei 50 milioni di tonnellate di capacità annuale di iniezione di CO2.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2025:1477:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo