Art. 2
Norme supplementari per l’identificazione dei soggetti obbligati
In vigore dal 21 mag 2025
Norme supplementari per l’identificazione dei soggetti obbligati
1. Nell’eventualità di contitolarità di un’autorizzazione, lo Stato membro indica alla Commissione i volumi di produzione di ciascun contitolare dell’autorizzazione.
2. Se, nel periodo di produzione interessato, l’autorizzazione è stata trasferita da un soggetto obbligato a un altro, la data del trasferimento costituisce il momento utile ai fini della ripartizione della produzione e del corrispondente contributo obbligatorio fra i titolari dell’autorizzazione.
3. Se, di qui al 31 dicembre 2030, un titolare di autorizzazione cessa di esistere in quanto soggetto giuridico o se l’autorizzazione è trasferita a un nuovo soggetto giuridico, spetta al nuovo titolare dell’autorizzazione apportare il contributo obbligatorio corrispondente alle attività di produzione di petrolio greggio e gas naturale pertinenti svolte tra il 1o gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2025:1477:oj#art-2