Art. 5
Relazioni annuali sui progressi compiuti da parte dei soggetti obbligati
In vigore dal 21 mag 2025
Relazioni annuali sui progressi compiuti da parte dei soggetti obbligati
1. Le relazioni di cui all’articolo 23, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/1735 contengono almeno la serie di informazioni che segue sui progetti di stoccaggio di CO2 in fase di sviluppo a opera dei soggetti, con il massimo livello di dettaglio possibile allo stadio di sviluppo corrente:
a)
contributo o contributi obbligatori alla capacità di iniezione e ubicazione del sito o dei siti pertinenti di stoccaggio di CO2, comprese le relative coordinate in formato GIS di uso comune;
b)
identità del responsabile della realizzazione e recapiti aziendali, in particolare per i potenziali clienti dello stoccaggio;
c)
formazione geologica prevista e capacità totale di stoccaggio prevista (in milioni di tonnellate di CO2) per sito di stoccaggio,
d)
capacità annuale di iniezione prevista (in milioni di tonnellate di CO2 l’anno) per sito di stoccaggio, come indicato nella pertinente autorizzazione allo stoccaggio; data prevista di fine iniezione ed eventuale potenziale espansione dopo il 2030;
e)
modalità pianificate di trasporto del CO2 e relativa infrastruttura di trasporto che sarà necessaria dal punto di trasferimento (3) fino al sito di iniezione;
f)
infrastruttura pianificata di trasporto del CO2 che sarà necessaria per farlo arrivare fino al punto di trasferimento, con indicazione della data prevista di entrata in funzione dell’infrastruttura, e requisiti applicabili di qualità del CO2;
g)
fonti pianificate del CO2 che sarà stoccato, con indicazione dei fornitori di CO2 catturato con cui sono stati stipulati accordi commerciali per l’uso della capacità di iniezione in questione nei primi cinque anni di esercizio;
h)
date previste della decisione finale di investimento e capacità di iniezione operativa che si prevede di rendere disponibile entro la fine del 2030 o prima;
i)
resoconto dettagliato delle attività di dialogo con i portatori di interessi, in particolare per quanto riguarda il coinvolgimento delle comunità locali e di altri portatori di interessi nel processo di sviluppo del progetto di stoccaggio di CO2;
j)
sezione dedicata che illustri i benefici economici, sociali e climatici attesi derivanti dalle attività di cattura e stoccaggio del carbonio nel paese o nella regione in cui sarà realizzato il sito di stoccaggio del CO2.
2. Le informazioni contenute nella relazione annuale sui progressi compiuti di cui al paragrafo 1 sono aggiornate durante il periodo che intercorre fino alla presentazione della relazione successiva se intervengono variazioni sostanziali che incidono sulle capacità di stoccaggio operative o sulle tempistiche dei progetti in questione. La relazione annuale sui progressi compiuti include anche una descrizione dettagliata del sito di stoccaggio, necessaria per la domanda di autorizzazione allo stoccaggio conformemente all’articolo 7 della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), nonché le tempistiche e le condizioni per immettere sul mercato la capacità di iniezione del sito di stoccaggio ai fini del contributo obbligatorio. Tali informazioni comprendono una tabella di marcia dettagliata delle principali tappe verso la maturità tecnologica e commerciale e punti decisionali; sono esposti altresì rischi, incertezze e strategie di mitigazione di cui i potenziali clienti commerciali dovrebbero essere al corrente per prendere le proprie decisioni di investimento.
3. In linea con l’articolo 47 del regolamento (UE) 2024/1735, i segreti commerciali e d’impresa e le altre informazioni sensibili, riservate e classificate pertinenti ai fini del paragrafo 1 del presente articolo sono omessi dalla versione pubblicata della relazione annuale sui progressi compiuti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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