Art. 4
Istituzione dei punti di coordinamento transfrontaliero
In vigore dal 7 mag 2025
Istituzione dei punti di coordinamento transfrontaliero
1. Gli Stati membri possono istituire, sulla base del loro quadro istituzionale e giuridico, uno o più punti di coordinamento transfrontaliero a livello nazionale o regionale conformemente ai paragrafi 2 e 3.
Se uno Stato membro decide di istituire uno o più punti di coordinamento transfrontaliero solo per alcune delle sue regioni frontaliere, non è tenuto a istituire punti di coordinamento transfrontaliero per le altre regioni frontaliere.
Se uno Stato membro ha frontiere sia terrestri che marittime con un altro Stato membro e decide di istituire uno o più punti di coordinamento transfrontaliero, non è tenuto a istituire un punto di coordinamento transfrontaliero per alcuna delle sue frontiere marittime condivise con tale Stato membro.
2. Due o più Stati membri confinanti possono decidere di istituire un punto di coordinamento transfrontaliero congiunto competente per una o più delle proprie regioni transfrontaliere.
3. Qualora uno Stato membro decida di istituire uno o più punti di coordinamento transfrontaliero, ciascun punto di coordinamento transfrontaliero è istituito come:
a)
all’interno di un’autorità, un organismo di diritto pubblico o un’entità permanente esistenti, anche affidando a tale autorità, organismo di diritto pubblico o entità permanente i compiti aggiuntivi del punto di coordinamento transfrontaliero; oppure
b)
autorità o organismo di diritto pubblico separati, o un’entità permanente;
4. Gli Stati membri provvedono affinché, entro due mesi dall’adozione di una decisione che istituisce un punto di coordinamento transfrontaliero, i dati di contatto e le informazioni relative ai suoi compiti:
a)
siano resi disponibili sul sito web dell’autorità, dell’organismo di diritto pubblico o dell’entità permanente istituiti come punto di coordinamento transfrontaliero e sui siti web dei pertinenti programmi Interreg A di cui all’articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1059; e
b)
siano trasmessi allo stesso tempo per via elettronica alla Commissione conformemente all’allegato del presente regolamento.
Gli Stati membri provvedono affinché tali dati di contatto e informazioni siano tenuti aggiornati.
Gli Stati membri garantiscono la visibilità e l’accessibilità del punto di coordinamento transfrontaliero.
Storico versioni
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