Art. 3

Definizioni

In vigore dal 7 mag 2025
Definizioni 1.   Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: 1) «interazione transfrontaliera»: a) qualsiasi infrastruttura necessaria allo svolgimento di attività transfrontaliere pubbliche o private; oppure b) l’istituzione, il funzionamento o la prestazione di qualsiasi servizio pubblico transfrontaliero in una regione transfrontaliera; 2) «ostacolo transfrontaliero»: qualunque disposizione legislativa o amministrativa in uno Stato membro o qualsiasi pratica amministrativa di un’autorità pubblica in uno Stato membro che potrebbe incidere negativamente su un’interazione transfrontaliera e di conseguenza sullo sviluppo di una regione transfrontaliera senza che si configuri una potenziale violazione del diritto dell’Unione; 3) «autorità competente»: organismo di livello nazionale, regionale o locale investito del potere di adottare atti giuridicamente vincolanti e applicabili in uno Stato membro che istituisce uno o più punti di coordinamento transfrontaliero; 4) «fascicolo transfrontaliero»: documento redatto da uno o più iniziatori e presentato a un punto di coordinamento transfrontaliero; 5) «servizio pubblico transfrontaliero»: un’attività che è svolta nell’interesse pubblico per prestare un servizio o risolvere problemi comuni o favorire lo sviluppo potenziale di regioni frontaliere situate su diversi lati di uno o più confini di Stati membri confinanti e che promuove la coesione economica, sociale e territoriale nella regione transfrontaliera interessata; 6) «iniziatore»: qualsiasi soggetto pubblico o privato che partecipa alla fornitura, alla gestione, all’istituzione o al funzionamento di qualunque servizio pubblico transfrontaliero o di un’infrastruttura frontaliera per cui è stato istituito almeno un punto di coordinamento transfrontaliero; 7) «autorità pertinente»: qualsiasi autorità, organismo di diritto pubblico o entità permanente all’interno di uno Stato membro senza alcun punto di coordinamento transfrontaliero, che un punto di coordinamento transfrontaliero di uno Stato membro limitrofo può contattare in relazione a un fascicolo transfrontaliero. 2.   Ai fini del presente regolamento, il riferimento all’«autorità competente» comprende anche le situazioni in cui sono competenti, o devono essere consultate, più autorità all’interno dello stesso Stato membro. 3.   Ai fini del presente regolamento, il termine «ostacolo transfrontaliero» riguarda uno o più ostacoli transfrontalieri connessi a un fascicolo transfrontaliero.
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