Art. 6

Informazioni sull’autorità pertinente

In vigore dal 7 mag 2025
Informazioni sull’autorità pertinente 1.   Se uno Stato membro non ha istituito uno o più punti di coordinamento transfrontaliero, trasmette alla Commissione informazioni sull’autorità pertinente conformemente all’, paragrafo 2, e all’allegato. 2.   Il paragrafo 1 del presente articolo si applica solo agli Stati membri che hanno regioni frontaliere terrestri di cui all’, paragrafo 1.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2025:925:oj#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo