Art. 2

In vigore dal 24 apr 2025
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/45 è così modificato: 1. all’, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti: Società Dazio antidumping definitivo Codice addizionale TARIC Hunan Sinoboom Intelligent Equipment Co., Ltd. 42,0  % 89DL Oshkosh JLG (Tianjin) Equipment Technology Co., Ltd. 22,5  % 89DM Zoomlion Intelligent Access Machinery Co., Ltd. 30,1  % 89DQ Terex (Changzhou) Machinery Co., Ltd. (elencata nell’allegato I) 22,9  % 89DN Zhejiang Dingli Machinery Co., Ltd. 6,4  % 89DO Altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato I 30,1  % Cfr. allegato I Altre società che hanno collaborato all’inchiesta antidumping ma non all’inchiesta antisovvenzioni, elencate nell’allegato II 30,1  % Cfr. allegato II Altre società che non hanno collaborato all’inchiesta antidumping ma hanno collaborato all’inchiesta antisovvenzioni, elencate nell’allegato III 54,6  % Cfr. allegato III Tutte le altre società 52,5  % 8999»; 2. nell’, è inserito un nuovo paragrafo 6: «6.   In caso di modifica o revoca dei dazi compensativi definitivi istituiti a norma dell’ del regolamento di esecuzione (UE) 2025/796 della Commissione (*1), i dazi di cui al paragrafo 2 saranno incrementati nella stessa misura, a seconda della società, entro il limite dell’effettivo margine di dumping riscontrato o del margine di pregiudizio riscontrato e a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento. (*1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2025/796 della Commissione, del 24 aprile 2025, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di attrezzature di accesso mobili originarie della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2025/45 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di attrezzature di accesso mobili originarie della Repubblica popolare cinese (GU L, 2025/796, 25.4.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/796/oj).»;" 3. nell’, è inserito un nuovo paragrafo 7: «7.   Nei casi in cui il dazio compensativo sia stato sottratto dal dazio antidumping per determinati produttori esportatori, le domande di restituzione a norma dell’articolo 21 del regolamento (UE) 2016/1037 comportano anche la valutazione del margine di dumping prevalente per il produttore esportatore durante il periodo dell’inchiesta di restituzione.» . 4. L’allegato è sostituito dagli allegati I, II e III.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2025:796:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo