Art. 1
In vigore dal 24 apr 2025
1. È istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di attrezzature di accesso mobili costruite per il sollevamento di persone, semoventi, con un’altezza massima di lavoro pari o superiore a 6 metri, e loro sezioni preassemblate o pronte per l’assemblaggio, composte da 1) telaio, 2) torretta o piattaforma girevole, 3) piattaforma o cesti, 4) meccanismo di sollevamento per attrezzature di accesso mobili (compresi bracci (telescopici e o articolati, orientabili o meno) per sollevatori a braccio telescopico, sollevatori a braccio articolato o piattaforme a colonna verticale e bracci a forbice per sollevatori a forbice), escluse le singole componenti delle sezioni se presentate separatamente ed escluse le attrezzature per il sollevamento di persone montate sui veicoli dei capitoli 86 e 87 del sistema armonizzato, attualmente classificate con i codici NC ex 8427 10 10 , ex 8427 20 19 , ex 8428 90 90 , ex 8431 20 00 ed ex 8431 39 00 (codici TARIC: 8427 10 10 10, 8427 20 19 10, 8428 90 90 20, 8431 20 00 60 e 8431 39 00 10) e originarie della Repubblica popolare cinese.
2. Le aliquote del dazio compensativo definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto nel paragrafo 1 e fabbricato dalle società elencate di seguito sono le seguenti:
Società
Dazio compensativo
Codice addizionale TARIC
Hunan Sinoboom Intelligent Equipment Co., Ltd.
7,3 %
89DL
Zoomlion Intelligent Access Machinery Co., Ltd.
11,6 %
89DQ
Zhejiang Dingli Machinery Co., Ltd.
14,2 %
89DO
Altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato I
12,1 %
Cfr. allegato I
Altre società che hanno collaborato all’inchiesta antidumping ma non all’inchiesta antisovvenzioni, elencate nell’allegato II
14,2 %
Cfr. allegato II
Altre società che non hanno collaborato all’inchiesta antidumping ma hanno collaborato all’inchiesta antisovvenzioni, elencate nell’allegato III
12,1 %
Cfr. allegato III
Tutte le altre società
14,2 %
8999
3. I dazi compensativi non sono applicabili a Oshkosh JLG (Tianjin) Equipment Technology Co., Ltd. (codice addizionale TARIC 89DM).
4. L’applicazione delle aliquote individuali del dazio compensativo specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume nell’unità utilizzata) di (prodotto in esame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in (paese interessato). Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte.» Fino alla presentazione di tale fattura si applica il dazio applicabile a tutte le altre importazioni originarie della RPC.
5. Ove sia presentata una dichiarazione d’immissione in libera pratica per il prodotto di cui al paragrafo 1, a prescindere dall’origine, il numero di unità dei prodotti importate deve essere indicato nel campo pertinente di tale dichiarazione, purché tale indicazione sia compatibile con l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87.
Gli Stati membri informano mensilmente la Commissione della massa netta e del numero di unità immesse in libera pratica con i codici TARIC: 8427 10 10 10, 8427 20 19 10, 8428 90 90 20, 8431 20 00 60 e 8431 39 00 10.
6. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni pertinenti in vigore in materia di dazi doganali.
7. Nei casi in cui il dazio compensativo sia stato sottratto dal dazio antidumping per determinati produttori esportatori, le domande di restituzione a norma dell’articolo 21 del regolamento (UE) 2016/1037 comportano anche la valutazione del margine di dumping prevalente per il produttore esportatore durante il periodo dell’inchiesta di restituzione.
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