Art. 2
In vigore dal 24 apr 2025
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/45 è così modificato:
1.
all’, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti:
Società
Dazio antidumping definitivo
Codice addizionale TARIC
Hunan Sinoboom Intelligent Equipment Co., Ltd.
42,0 %
89DL
Oshkosh JLG (Tianjin) Equipment Technology Co., Ltd.
22,5 %
89DM
Zoomlion Intelligent Access Machinery Co., Ltd.
30,1 %
89DQ
Terex (Changzhou) Machinery Co., Ltd. (elencata nell’allegato I)
22,9 %
89DN
Zhejiang Dingli Machinery Co., Ltd.
6,4 %
89DO
Altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato I
30,1 %
Cfr. allegato I
Altre società che hanno collaborato all’inchiesta antidumping ma non all’inchiesta antisovvenzioni, elencate nell’allegato II
30,1 %
Cfr. allegato II
Altre società che non hanno collaborato all’inchiesta antidumping ma hanno collaborato all’inchiesta antisovvenzioni, elencate nell’allegato III
54,6 %
Cfr. allegato III
Tutte le altre società
52,5 %
8999»;
2.
nell’, è inserito un nuovo paragrafo 6:
«6. In caso di modifica o revoca dei dazi compensativi definitivi istituiti a norma dell’ del regolamento di esecuzione (UE) 2025/796 della Commissione (*1), i dazi di cui al paragrafo 2 saranno incrementati nella stessa misura, a seconda della società, entro il limite dell’effettivo margine di dumping riscontrato o del margine di pregiudizio riscontrato e a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento.
(*1) Regolamento di esecuzione (UE) 2025/796 della Commissione, del 24 aprile 2025, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di attrezzature di accesso mobili originarie della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2025/45 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di attrezzature di accesso mobili originarie della Repubblica popolare cinese (GU L, 2025/796, 25.4.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/796/oj).»;"
3.
nell’, è inserito un nuovo paragrafo 7:
«7. Nei casi in cui il dazio compensativo sia stato sottratto dal dazio antidumping per determinati produttori esportatori, le domande di restituzione a norma dell’articolo 21 del regolamento (UE) 2016/1037 comportano anche la valutazione del margine di dumping prevalente per il produttore esportatore durante il periodo dell’inchiesta di restituzione.»
.
4.
L’allegato è sostituito dagli allegati I, II e III.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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