Art. 4
Procedure in riferimento all’accessibilità dei dati
In vigore dal 2 apr 2025
Procedure in riferimento all’accessibilità dei dati
Al fine di rendere accessibili i dati di cui all’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1804, conformemente all’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/1804, gli Stati membri predispongono le seguenti procedure per:
a)
monitorare regolarmente i tipi di dati, comprese le informazioni sulle API, resi accessibili attraverso i propri punti di accesso nazionali dai gestori dei punti di ricarica e di rifornimento accessibili al pubblico o, conformemente agli accordi presi tra di loro, dai proprietari di tali punti. Questo monitoraggio deve garantire che i dati resi accessibili attraverso i punti di accesso nazionali siano conformi alle prescrizioni di cui al regolamento (UE) 2023/1804 e al presente regolamento;
b)
agevolare lo scambio di informazioni tra i gestori o i proprietari dei punti di ricarica e di rifornimento accessibili al pubblico e i propri punti di accesso nazionali;
c)
affrontare i problemi diffusi e persistenti in relazione alla qualità dei dati, tra cui i problemi che incidono sullo scambio complessivo automatizzato e uniforme dei dati tramite le API attraverso i propri punti di accesso nazionali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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