Art. 3
Specifiche relative alla qualità dei dati
In vigore dal 2 apr 2025
Specifiche relative alla qualità dei dati
1. Nel garantire la disponibilità dei dati di cui all’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1804, i gestori dei punti di ricarica e di rifornimento per i combustibili alternativi accessibili al pubblico o, conformemente agli accordi presi tra di loro, i proprietari di tali punti, rispettano le prescrizioni seguenti:
a)
completezza: sono resi disponibili tutti i tipi di dati di cui all’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1804. I gestori o i proprietari dei punti di ricarica e di rifornimento per i combustibili alternativi accessibili al pubblico possono inoltre rendere disponibili a titolo volontario ulteriori tipi di dati qualora ritengano che possano apportare un valore aggiunto per lo sviluppo di servizi informativi per gli utenti finali dell’infrastruttura per i combustibili alternativi;
b)
correttezza: i tipi di dati riflettono correttamente le descrizioni di cui all’allegato;
c)
coerenza: i tipi di dati sono resi disponibili conformemente all’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1804 e alle specifiche relative al formato dei dati di cui all’ del presente regolamento. Sono eliminate le possibili duplicazioni o sovrapposizioni di dati;
d)
tempestività: i tipi di dati sono aggiornati conformemente alle specifiche relative alla frequenza di cui all’ del presente regolamento. Sono messe in atto le misure tecniche necessarie per fare in modo che i tipi di dati sensibili al fattore tempo, come la disponibilità di punti di ricarica o di rifornimento, siano aggiornati conformemente alle presenti specifiche;
e)
affidabilità: i tipi di dati sono monitorati regolarmente per individuare eventuali incongruenze ed errori.
2. I gestori dei punti di ricarica e di rifornimento per i combustibili alternativi accessibili al pubblico o, conformemente agli accordi presi tra di loro, i proprietari di tali punti, istituiscono meccanismi di controllo della qualità dei dati che assicurino che i dati alla fonte siano conformi alle prescrizioni di cui al paragrafo 1, prima che siano resi accessibili tramite i punti di accesso nazionali.
3. Qualsiasi soggetto può istituire un’API che dia accesso ai dati di cui all’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1804 agli utenti dei dati per conto dei gestori o dei proprietari di punti di ricarica e di rifornimento accessibili al pubblico e può trasmettere informazioni su tali API ai punti di accesso nazionali, conformemente agli accordi applicabili tra il soggetto e il gestore o il proprietario. Tali accordi di esternalizzazione non esonerano i gestori o i proprietari dall’obbligo di cui al presente articolo di garantire la qualità dei dati originali forniti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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