Art. 2
Specifiche relative alla frequenza dei dati
In vigore dal 2 apr 2025
Specifiche relative alla frequenza dei dati
I gestori dei punti di ricarica e di rifornimento per i combustibili alternativi accessibili al pubblico o, conformemente agli accordi presi tra di loro, i proprietari di tali punti, assicurano la disponibilità dei tipi di dati di cui all’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1804 conformemente alle prescrizioni seguenti:
a)
i dati statici devono essere aggiornati quando si verifica un cambiamento e, in ogni caso, entro ventiquattro ore dal cambiamento;
b)
i dati dinamici devono essere aggiornati quando si verifica un cambiamento e, in ogni caso, entro un minuto dal cambiamento.
Storico versioni
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