Art. 49

Sistema nazionale di entrata

In vigore dal 13 mar 2025
Sistema nazionale di entrata 1.   L’autorità doganale dello Stato membro interessato utilizza un sistema nazionale di entrata per i seguenti fini: a) lo scambio di indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata estratte dalle dichiarazioni di cui all’articolo 130 del codice; b) lo scambio di informazioni e notifiche con il repertorio comune dell’ICS2 per quanto riguarda informazioni relative all’arrivo di navi marittime o di aeromobili di cui all’articolo 133 del codice; c) lo scambio di informazioni relative alla presentazione delle merci; d) il trattamento delle richieste di analisi dei rischi; e) lo scambio e il trattamento di informazioni relative ai risultati delle analisi dei rischi, alle raccomandazioni di controllo, alle decisioni di controllo e ai risultati dei controlli; l’autorità doganale dello Stato membro interessato utilizza un sistema nazionale di entrata quando l’autorità doganale di uno Stato membro riceve ulteriori informazioni dagli operatori economici e da altre persone. 2.   Il sistema nazionale di entrata interagisce con il repertorio comune dell’ICS2. 3.   Il sistema nazionale di entrata interagisce con i sistemi sviluppati a livello nazionale per estrarre le informazioni di cui al paragrafo 1.
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