Art. 49
Sistema nazionale di entrata
In vigore dal 13 mar 2025
Sistema nazionale di entrata
1. L’autorità doganale dello Stato membro interessato utilizza un sistema nazionale di entrata per i seguenti fini:
a)
lo scambio di indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata estratte dalle dichiarazioni di cui all’articolo 130 del codice;
b)
lo scambio di informazioni e notifiche con il repertorio comune dell’ICS2 per quanto riguarda informazioni relative all’arrivo di navi marittime o di aeromobili di cui all’articolo 133 del codice;
c)
lo scambio di informazioni relative alla presentazione delle merci;
d)
il trattamento delle richieste di analisi dei rischi;
e)
lo scambio e il trattamento di informazioni relative ai risultati delle analisi dei rischi, alle raccomandazioni di controllo, alle decisioni di controllo e ai risultati dei controlli;
l’autorità doganale dello Stato membro interessato utilizza un sistema nazionale di entrata quando l’autorità doganale di uno Stato membro riceve ulteriori informazioni dagli operatori economici e da altre persone.
2. Il sistema nazionale di entrata interagisce con il repertorio comune dell’ICS2.
3. Il sistema nazionale di entrata interagisce con i sistemi sviluppati a livello nazionale per estrarre le informazioni di cui al paragrafo 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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