Art. 48

Interfaccia nazionale per gli operatori

In vigore dal 13 mar 2025
Interfaccia nazionale per gli operatori 1.   L’interfaccia nazionale per gli operatori, ove sviluppata da uno Stato membro, costituisce un punto d’accesso all’ICS2 per gli operatori economici e altre persone in conformità all’articolo 182, paragrafo 1 bis, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 se la richiesta è indirizzata allo Stato membro che gestisce l’interfaccia nazionale per gli operatori. 2.   Gli operatori economici e altre persone possono scegliere di utilizzare l’interfaccia nazionale per gli operatori, ove sia stata sviluppata, o l’interfaccia condivisa per gli operatori al fine di: a) presentare, trattare e archiviare le indicazioni delle dichiarazioni sommarie di entrata e delle notifiche di arrivo; b) chiedere la modifica e l’invalidamento delle indicazioni delle dichiarazioni sommarie di entrata; c) scambiare informazioni tra le autorità doganali e gli operatori economici e altre persone. 3.   L’interfaccia nazionale per gli operatori, ove sia stata sviluppata, interagisce con il repertorio comune dell’ICS2. 4.   Lo Stato membro che sviluppa un’interfaccia nazionale per gli operatori ne informa la Commissione.
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Interfaccia nazionale per gli operatori (Art. 48 Regolamento (UE) 2025/512) — Testo vigente | Portale Normativo