Art. 46
Repertorio comune dell’ICS2
In vigore dal 13 mar 2025
Repertorio comune dell’ICS2
1. Il repertorio comune dell’ICS2 è utilizzato dalla Commissione e dalle autorità doganali degli Stati membri per trattare, archiviare e scambiare:
a)
le indicazioni delle dichiarazioni sommarie di entrata;
b)
le richieste di modifica e di invalidamento delle dichiarazioni sommarie di entrata;
c)
le notifiche di arrivo;
d)
le informazioni relative alla presentazione delle merci;
e)
le informazioni relative alle richieste di analisi dei rischi e ai risultati di tali analisi;
f)
le raccomandazioni di controllo;
g)
le decisioni di controllo;
h)
i risultati dei controlli e le informazioni scambiate con gli operatori economici o altre persone.
2. Il repertorio comune dell’ICS2 è utilizzato dalla Commissione e dagli Stati membri a fini statistici e di valutazione e per lo scambio di informazioni sulle dichiarazioni sommarie di entrata tra gli Stati membri e tra la Commissione e gli Stati membri.
3. Il repertorio comune dell’ICS2 è utilizzato dalla Commissione e dagli Stati membri per:
a)
raccogliere, archiviare, trattare e analizzare elementi aggiuntivi di informazione in combinazione con le dichiarazioni sommarie di entrata;
b)
supportare i processi di gestione dei rischi di cui all’, paragrafo 3, del presente regolamento attraverso la funzionalità di analisi della sicurezza dell’ICS2.
4. Il repertorio comune dell’ICS2 interagisce con:
a)
l’interfaccia condivisa per gli operatori;
b)
le interfacce nazionali per gli operatori, ove sviluppate dagli Stati membri;
c)
i sistemi nazionali di entrata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2025:512:oj#art-46