Art. 46 · Repertorio comune dell’ICS2

Art. 46

Repertorio comune dell’ICS2

In vigore dal 13 mar 2025
Repertorio comune dell’ICS2 1.   Il repertorio comune dell’ICS2 è utilizzato dalla Commissione e dalle autorità doganali degli Stati membri per trattare, archiviare e scambiare: a) le indicazioni delle dichiarazioni sommarie di entrata; b) le richieste di modifica e di invalidamento delle dichiarazioni sommarie di entrata; c) le notifiche di arrivo; d) le informazioni relative alla presentazione delle merci; e) le informazioni relative alle richieste di analisi dei rischi e ai risultati di tali analisi; f) le raccomandazioni di controllo; g) le decisioni di controllo; h) i risultati dei controlli e le informazioni scambiate con gli operatori economici o altre persone. 2.   Il repertorio comune dell’ICS2 è utilizzato dalla Commissione e dagli Stati membri a fini statistici e di valutazione e per lo scambio di informazioni sulle dichiarazioni sommarie di entrata tra gli Stati membri e tra la Commissione e gli Stati membri. 3.   Il repertorio comune dell’ICS2 è utilizzato dalla Commissione e dagli Stati membri per: a) raccogliere, archiviare, trattare e analizzare elementi aggiuntivi di informazione in combinazione con le dichiarazioni sommarie di entrata; b) supportare i processi di gestione dei rischi di cui all’, paragrafo 3, del presente regolamento attraverso la funzionalità di analisi della sicurezza dell’ICS2. 4.   Il repertorio comune dell’ICS2 interagisce con: a) l’interfaccia condivisa per gli operatori; b) le interfacce nazionali per gli operatori, ove sviluppate dagli Stati membri; c) i sistemi nazionali di entrata.
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