Art. 49 · Sistema nazionale di entrata

Art. 49

Sistema nazionale di entrata

In vigore dal 13 mar 2025
Sistema nazionale di entrata 1.   L’autorità doganale dello Stato membro interessato utilizza un sistema nazionale di entrata per i seguenti fini: a) lo scambio di indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata estratte dalle dichiarazioni di cui all’articolo 130 del codice; b) lo scambio di informazioni e notifiche con il repertorio comune dell’ICS2 per quanto riguarda informazioni relative all’arrivo di navi marittime o di aeromobili di cui all’articolo 133 del codice; c) lo scambio di informazioni relative alla presentazione delle merci; d) il trattamento delle richieste di analisi dei rischi; e) lo scambio e il trattamento di informazioni relative ai risultati delle analisi dei rischi, alle raccomandazioni di controllo, alle decisioni di controllo e ai risultati dei controlli; l’autorità doganale dello Stato membro interessato utilizza un sistema nazionale di entrata quando l’autorità doganale di uno Stato membro riceve ulteriori informazioni dagli operatori economici e da altre persone. 2.   Il sistema nazionale di entrata interagisce con il repertorio comune dell’ICS2. 3.   Il sistema nazionale di entrata interagisce con i sistemi sviluppati a livello nazionale per estrarre le informazioni di cui al paragrafo 1.
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