Art. 34

Sistema EORI nazionale

In vigore dal 13 mar 2025
Sistema EORI nazionale 1.   Un sistema EORI nazionale, ove sia stato sviluppato da uno Stato membro, è utilizzato dall’autorità doganale dello Stato membro che lo ha sviluppato per scambiare e archiviare i dati EORI. 2.   Un sistema EORI nazionale, ove sia stato sviluppato da uno Stato membro, interagisce con il sistema EORI centrale.
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Sistema EORI nazionale (Art. 34 Regolamento (UE) 2025/512) — Testo vigente | Portale Normativo