Art. 32

Autenticazione e accesso al sistema EORI centrale

In vigore dal 13 mar 2025
Autenticazione e accesso al sistema EORI centrale 1.   L’autenticazione e la verifica dell’accesso delle autorità doganali degli Stati membri ai fini dell’accesso ai componenti comuni del sistema EORI sono effettuate utilizzando i servizi di rete forniti dalla Commissione. 2.   L’autenticazione e la verifica dell’accesso del personale della Commissione ai fini dell’accesso ai componenti comuni del sistema EORI sono effettuate utilizzando il sistema UUM&DS o i servizi di rete forniti dalla Commissione.
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Autenticazione e accesso al sistema EORI centrale (Art. 32 Regolamento (UE) 2025/512) — Testo vigente | Portale Normativo