Art. 31

Utilizzo del sistema EORI

In vigore dal 13 mar 2025
Utilizzo del sistema EORI 1.   Il sistema EORI è utilizzato ai seguenti fini: a) ricevere i dati della registrazione degli operatori economici e di altre persone, come indicato all’allegato 12-01 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 («dati EORI»), comunicati dagli Stati membri; b) archiviare a livello centrale i dati EORI relativi alla registrazione e all’identificazione degli operatori economici e di altre persone; c) mettere a disposizione degli Stati membri i dati EORI; d) garantire l’applicazione uniforme dei controlli doganali e della normativa doganale; e) minimizzare i rischi. 2.   Il sistema EORI consente alle autorità doganali degli Stati membri di accedere online ai dati EORI archiviati a livello centrale. 3.   Il sistema EORI interagisce con tutti gli altri sistemi elettronici in cui si utilizza il numero EORI.
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Utilizzo del sistema EORI (Art. 31 Regolamento (UE) 2025/512) — Testo vigente | Portale Normativo