Art. 29

Sistema ITV nazionale

In vigore dal 13 mar 2025
Sistema ITV nazionale 1.   Il sistema ITV nazionale, ove sia stato sviluppato da uno Stato membro, è utilizzato dall’autorità doganale dello Stato membro che lo ha sviluppato per trattare, scambiare e archiviare le informazioni relative alle domande e alle decisioni ITV o a qualsiasi evento successivo che possa incidere sulla domanda o sulla decisione originaria allo scopo di verificare che siano soddisfatte le condizioni per l’accettazione di una domanda o per l’adozione di una decisione. 2.   L’autorità doganale di uno Stato membro utilizza il proprio sistema ITV nazionale per consultare, trattare, scambiare e archiviare le informazioni in conformità dell’, paragrafo 4, dell’ e dell’, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, a meno che non utilizzi il sistema EBTI centrale a tali fini. 3.   Il sistema ITV nazionale interagisce con: a) il portale nazionale per gli operatori, ove sviluppato da uno Stato membro; b) il sistema EBTI centrale.
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Sistema ITV nazionale (Art. 29 Regolamento (UE) 2025/512) — Testo vigente | Portale Normativo