Art. 34
Sistema EORI nazionale
In vigore dal 13 mar 2025
Sistema EORI nazionale
1. Un sistema EORI nazionale, ove sia stato sviluppato da uno Stato membro, è utilizzato dall’autorità doganale dello Stato membro che lo ha sviluppato per scambiare e archiviare i dati EORI.
2. Un sistema EORI nazionale, ove sia stato sviluppato da uno Stato membro, interagisce con il sistema EORI centrale.
Storico versioni
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