Art. 3
Modifiche del regolamento (UE) n. 904/2010 applicabili a decorrere dal 1o luglio 2029
In vigore dal 11 mar 2025
Modifiche del regolamento (UE) n. 904/2010 applicabili a decorrere dal 1o luglio 2029
L’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 904/2010 è così modificato:
1)
la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
i numeri d’identificazione IVA delle persone che hanno effettuato le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di cui alla lettera b);»
;
2)
alla lettera e), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«il valore totale delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui alla lettera b) effettuate da ognuna delle persone di cui alla lettera c) per ciascuna persona a cui è stato attribuito un numero di identificazione IVA da un altro Stato membro, a condizione che:».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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