Art. 4

Modifiche del regolamento (UE) n. 904/2010 applicabili a decorrere dal 1o luglio 2030

In vigore dal 11 mar 2025
Modifiche del regolamento (UE) n. 904/2010 applicabili a decorrere dal 1o luglio 2030 Il regolamento (UE) n. 904/2010 è così modificato: 1) all’, paragrafo 1, le lettere g) e h) sono sostituite dalle seguenti: «g) “cessione intracomunitaria di beni”: qualsiasi cessione di beni in relazione ai quali i dati devono essere trasmessi a norma dell’articolo 262 della direttiva 2006/112/CE; h) “prestazione intracomunitaria di servizi”: qualsiasi prestazione di servizi in relazione ai quali i dati devono essere trasmessi a norma dell’articolo 262 della direttiva 2006/112/CE;» ; 2) all’articolo 17, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) le informazioni che raccoglie a norma del titolo XI, capo 6, della direttiva 2006/112/CE, modificata dalla direttiva (UE) 2022/890 del Consiglio (*1); (*1)  Direttiva (UE) 2022/890 del Consiglio, del 3 giugno 2022, recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda la proroga del periodo di applicazione del meccanismo facoltativo di inversione contabile relativo alla cessione di determinati beni e alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi e del meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA (GU L 155 dell’8.6.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2022/890/oj).»;" 3) al capo V, è aggiunta la sezione seguente: «SEZIONE 3 SISTEMA ELETTRONICO CENTRALE PER LO SCAMBIO DELLE INFORMAZIONI SULL’IVA Articolo 24 octies 1.   La Commissione elabora, mantiene, ospita e gestisce sul piano tecnico un sistema elettronico centrale per lo scambio delle informazioni sull’IVA (“VIES centrale”) per gli scopi di cui all’. 2.   Ogni Stato membro elabora, mantiene, ospita e gestisce sul piano tecnico un sistema elettronico nazionale per trasmettere automaticamente al VIES centrale le seguenti informazioni: a) le informazioni che raccoglie a norma del titolo XI, capo 6, sezione 1, della direttiva 2006/112/CE; b) le informazioni relative all’identità, l’attività, la forma giuridica e l’indirizzo delle persone a cui ha attribuito un numero di identificazione IVA, raccolti in applicazione dell’articolo 213 della direttiva 2006/112/CE, la data di attribuzione di tale numero e altri numeri di identificazione IVA attribuiti a tali persone; c) i numeri di identificazione IVA emessi dallo Stato membro che hanno perso validità, e le date in cui tali numeri hanno perso validità; e d) la data e l’ora in cui i dati di cui alle lettere a), b) e c) sono stati modificati. Le informazioni di cui alla lettera a) del primo comma del presente paragrafo sono conformi alla norma europea sulla fatturazione elettronica e al relativo elenco delle sintassi di cui alla direttiva 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*2). La Commissione specifica, mediante un atto di esecuzione, i dettagli e il formato delle informazioni elencate nel primo comma del presente paragrafo. Tale atto di esecuzione è adottato conformemente alla procedura d’esame di cui all’articolo 58, paragrafo 2. 3.   Ciascuno Stato membro può archiviare le informazioni di cui all’articolo 24 undecies, lettere da a) a d), fatte salve le autorizzazioni di accesso di cui all’articolo 24 duodecies, paragrafo 3, lettera b), nel sistema elettronico nazionale di cui al paragrafo 2 del presente articolo conformemente alla propria legislazione nazionale. Articolo 24 nonies 1.   Gli Stati membri provvedono a che le informazioni disponibili nel sistema VIES centrale siano aggiornate, complete ed esatte. La Commissione stabilisce, mediante un atto di esecuzione, i criteri che determinano quali modifiche non sono abbastanza pertinenti, essenziali o utili da essere trasmesse nel VIES centrale. L’atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 58, paragrafo 2. 2.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, nella loro valutazione, i dati forniti da soggetti passivi e da persone giuridiche che non sono soggetti passivi per la loro identificazione ai fini dell’IVA in conformità dell’articolo 214 della direttiva 2006/112/CE siano completi e esatti prima di essere trasmessi nel VIES centrale. Gli Stati membri attuano procedure di verifica dei dati di cui al primo comma in base ai risultati della loro valutazione del rischio. Le verifiche sono effettuate, in linea di massima, prima dell’identificazione ai fini dell’IVA o, qualora prima dell’identificazione siano effettuate solo verifiche preliminari, entro sei mesi da tale identificazione. 3.   Gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri delle misure attuate a livello nazionale per garantire la qualità e l’affidabilità delle informazioni a norma del paragrafo 2. 4.   Gli Stati membri trasmettono automaticamente senza indugio al VIES centrale le informazioni di cui all’articolo 24 octies, paragrafo 2. La Commissione definisce in un atto di esecuzione i dettagli relativi ai ritardi tecnici accettabili. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 58, paragrafo 2. 5.   In deroga al paragrafo 4 del presente articolo, gli Stati membri trasmettono automaticamente le informazioni di cui all’articolo 24 octies, paragrafo 2, lettera a), al VIES centrale entro un giorno dalla raccolta delle informazioni trasmesse dal soggetto passivo alle autorità competenti. 6.   Le informazioni di cui all’articolo 24 octies, paragrafo 2, sono disponibili nel VIES centrale per dieci anni a decorrere dalla fine dell’anno in cui sono state trasmesse al sistema. Articolo 24 decies 1.   Gli Stati membri aggiornano automaticamente il VIES centrale per garantire che il numero di identificazione IVA di cui all’articolo 214 della direttiva 2006/112/CE sia indicato come non valido nel VIES centrale nelle seguenti situazioni: a) quando persone identificate ai fini dell’IVA abbiano dichiarato di non esercitare più la loro attività economica, di cui all’articolo 9 della direttiva 2006/112/CE, o quando l’autorità competente abbia ritenuto che tali persone non esercitino più la loro attività economica; b) quando persone abbiano dichiarato dati falsi per un’identificazione IVA talché, se l’amministrazione fiscale ne fosse stata a conoscenza, avrebbe rifiutato l’identificazione ai fini IVA o avrebbe soppresso il numero di identificazione IVA; c) quando persone non abbiano comunicato eventuali modifiche ai loro dati talché, se l’amministrazione fiscale ne fosse stata a conoscenza, avrebbe rifiutato l’identificazione ai fini IVA o avrebbe soppresso il numero di identificazione IVA. Ai fini del primo comma, lettera a), le persone interessate hanno il diritto di provare l’esistenza di un’attività economica con altri mezzi. Le situazioni elencate nel primo comma non pregiudicano eventuali disposizioni nazionali che prevedano situazioni supplementari. 2.   Ai fini del paragrafo 1, primo comma, lettera a), l’autorità competente considera cessata un’attività economica almeno nelle seguenti situazioni: a) pur essendo stata sollecitata in tal senso, la persona identificata ai fini dell’IVA non ha presentato dichiarazioni IVA per un anno dopo la scadenza del termine per la presentazione della prima dichiarazione IVA mancante; b) pur essendo stata sollecitata in tal senso, la persona identificata ai fini dell’IVA non ha presentato alcun dato relativo alla fornitura intracomunitaria di beni o alla prestazione intracomunitaria di servizi per sei mesi dopo la scadenza del termine per la presentazione dei dati relativi alla prima operazione mancante. Le situazioni elencate nel primo comma non pregiudicano eventuali disposizioni nazionali che prevedano situazioni supplementari. Articolo 24 undecies Il VIES centrale svolge le seguenti funzioni per quanto riguarda le informazioni ricevute a norma dell’articolo 24 octies, paragrafo 2: a) archiviare le informazioni di cui alle lettere b), c) e d) del presente paragrafo e all’articolo 24 octies, paragrafo 2; b) eseguire un controllo incrociato delle informazioni raccolte conformemente al titolo XI, capo 6, sezione 1, della direttiva 2006/112/CE e mettere il risultato di tale controllo incrociato a disposizione degli Stati membri che impongono ai soggetti passivi di comunicare i dati di cui all’articolo 264 di tale direttiva riguardo alle transazioni elencate all’articolo 262, paragrafo 1, lettere b) e d), di tale direttiva; c) aggregare le informazioni raccolte a norma dell’articolo 213 della direttiva 2006/112/CE riguardo alle persone cui era stato emesso un numero di identificazione IVA e rendere accessibili ai funzionari o ai sistemi elettronici di cui all’articolo 24 duodecies del presente regolamento le seguenti informazioni: i) il valore totale di tutte le cessioni intracomunitarie di beni e il valore totale di tutte le prestazioni intracomunitarie di servizi a persone titolari di un numero di identificazione IVA attribuito da uno Stato membro effettuate da tutti gli operatori identificati ai fini dell’IVA in ogni altro Stato membro; ii) i numeri d’identificazione IVA delle persone che hanno effettuato le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di cui al punto i); iii) il valore totale delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui al punto i) effettuate da ognuna delle persone di cui al punto ii) per ciascuna persona a cui è stato attribuito un numero di identificazione IVA da uno Stato membro; e iv) il valore totale delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui a punto i) effettuate da ognuna delle persone di cui al punto ii) per ciascuna persona a cui è stato attribuito un numero di identificazione IVA da un altro Stato membro; d) trattare le informazioni, unitamente a tutte le informazioni comunicate o raccolte a norma del presente regolamento; e) rendere accessibili ai funzionari o ai sistemi elettronici di cui all’articolo 24 duodecies le informazioni di cui all’articolo 24 octies, paragrafo 2, e alle lettere b), c) e d) del presente paragrafo, conformemente alle autorizzazioni di accesso di cui all’articolo 24 duodecies, paragrafo 3, lettera b); f) fornire conferma della validità del numero di identificazione IVA di una determinata persona, nonché del nome e dell’indirizzo corrispondenti; e g) un sistema di registrazione per tracciare l’ora di accesso e le informazioni cui hanno avuto accesso i funzionari o i sistemi elettronici di cui all’articolo 24 duodecies. Articolo 24 duodecies 1.   Ciascuno Stato membro accorda l’accesso automatizzato al VIES centrale, conformemente alle autorizzazioni di accesso di cui al paragrafo 3, lettera b): a) ai funzionari autorizzati dall’autorità competente di tale Stato membro ad accedere direttamente alle informazioni nel VIES centrale; b) ai funzionari di collegamento di Eurofisc di cui all’articolo 36, paragrafo 1, che dispongano di un’identificazione personale dell’utente per il VIES centrale e qualora tale accesso sia connesso a un’indagine su un caso di sospetta frode in materia di IVA o sia finalizzato a individuare casi di frode in materia di IVA; c) ai funzionari, autorizzati dall’autorità competente di tale Stato membro, che verificano il rispetto dei requisiti di cui all’articolo 143, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE. 2.   Ciascuno Stato membro accorda l’accesso automatizzato al VIES centrale, conformemente alle autorizzazioni di accesso di cui al paragrafo 3, lettera b): a) ai sistemi elettronici nazionali di tale Stato membro incaricati di verificare il rispetto dei requisiti di cui all’articolo 143, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE; b) ai sistemi elettronici nazionali di cui all’articolo 24 octies, paragrafo 2, ai fini di cui all’, paragrafo 1, secondo paragrafo; c) CESOP di cui all’articolo 24 bis; d) ai sistemi elettronici che effettuano nell’ambito di Eurofisc lo scambio rapido, il trattamento e l’analisi di informazioni mirate sulle frodi transfrontaliere. 3.   La Commissione specifica mediante atti di esecuzione quanto segue: a) le modalità pratiche per l’identificazione dei funzionari e dei sistemi elettronici di cui ai paragrafi 1 e 2; b) le modalità tecniche relative all’accesso e le autorizzazioni dettagliate relative all’accesso dei funzionari e dei sistemi elettronici di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo alle informazioni di cui all’articolo 24 undecies, lettere da a) a g), e i dati dettagliati nel VIES centrale al quale deve essere consentito l’accesso. L’atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 58, paragrafo 2. Articolo 24 terdecies 1.   I costi di elaborazione, funzionamento e mantenimento del VIES centrale sono a carico del bilancio generale dell’Unione. Tali costi includono i costi della connessione protetta tra il VIES centrale e i sistemi elettronici nazionali di cui all’articolo 24 octies, paragrafo 2, nonché quelli dei servizi necessari per lo svolgimento delle funzionalità elencate all’articolo 24 undecies. 2.   Ciascuno Stato membro sostiene i costi ed è responsabile di tutti gli sviluppi del proprio sistema elettronico nazionale di cui all’articolo 24 octies, paragrafo 2, necessari al fine di consentire lo scambio di informazioni tramite la rete comune di comunicazione (CCN - Common Communications Network) o qualsiasi altra rete sicura analoga. Articolo 24 quaterdecies La Commissione specifica mediante atti di esecuzione quanto segue: a) i compiti che la Commissione deve svolgere per elaborare, mantenere, ospitare e gestire sul piano tecnico il VIES centrale; b) i ruoli e le responsabilità degli Stati membri e della Commissione per quanto riguarda le funzioni di titolare del trattamento e di responsabile del trattamento a norma del regolamento (UE) 2016/679 e del regolamento (UE) 2018/1725*. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 58, paragrafo 2. (*2)  Direttiva 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici (GU L 133 del 6.5.2014, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/55/oj).»."
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2025:517:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo