Art. 2

Modifiche del regolamento (UE) n. 904/2010 applicabili a decorrere dal 1o luglio 2028

In vigore dal 11 mar 2025
Modifiche del regolamento (UE) n. 904/2010 applicabili a decorrere dal 1o luglio 2028 Il regolamento (UE) n. 904/2010 è così modificato: 1) all’, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Il presente regolamento prevede altresì norme e procedure per lo scambio con mezzi elettronici di informazioni relative all’IVA su beni e servizi forniti o su beni trasferiti conformemente ai regimi speciali di cui al titolo XII, capo 6, della direttiva 2006/112/CE e anche per eventuali altri scambi di informazioni e, per quanto riguarda i beni e i servizi coperti dai regimi speciali, per i trasferimenti di denaro tra le autorità competenti degli Stati membri.» ; 2) all’, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Le definizioni di cui agli articoli 358, 358 bis, 369 bis, 369 terdecies e 369 quinvicies bis della direttiva 2006/112/CE ai fini di ciascun regime speciale si applicano anche ai fini del presente regolamento.» ; 3) all’articolo 17, paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) le informazioni che raccoglie conformemente agli articoli 360, 361, 364, 365, 369 quater, 369 septies, 369 octies, 369 sexdecies, 369 septdecies, 369 vicies, 369 unvicies, 369 quinvicies quater, 369 quinvicies septies e 369 quinvicies octies della direttiva 2006/112/CE;» ; 4) l’articolo 47 ter è sostituito dal seguente: «Articolo 47 ter 1.   Gli Stati membri dispongono che i soggetti passivi che si avvalgono del regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 2, della direttiva 2006/112/CE debbano fornire allo Stato membro di identificazione, con mezzi elettronici, le informazioni di cui all’articolo 361 di tale direttiva. I soggetti passivi che si avvalgono dei regimi speciali di cui al titolo XII, capo 6, sezioni 3 e 5, della direttiva 2006/112/CE forniscono allo Stato membro di identificazione, con mezzi elettronici, i dettagli della loro identificazione quando iniziano un’attività a norma degli articoli 369 quater e 369 quinvicies quater della stessa direttiva. I soggetti passivi presentano inoltre con mezzi elettronici eventuali modifiche delle informazioni comunicate a norma dell’articolo 361, paragrafo 2, dell’articolo 369 quater e dell’articolo 369 quinvicies quater della direttiva 2006/112/CE. 2.   Lo Stato membro di identificazione trasmette le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo con mezzi elettronici alle autorità competenti degli altri Stati membri entro dieci giorni dalla fine del mese in cui le informazioni sono pervenute da parte del soggetto passivo che si avvale di uno dei regimi speciali di cui al titolo XII, capo 6, sezioni 2, 3 e 5, della direttiva 2006/112/CE. Allo stesso modo lo Stato membro di identificazione comunica alle autorità competenti degli altri Stati membri i numeri d’identificazione IVA di cui a tali sezioni. 3.   Se il soggetto passivo che si avvale di uno dei regimi speciali di cui al titolo XII, capo 6, sezioni 2, 3 e 5, della direttiva 2006/112/CE è escluso da tale regime speciale, lo Stato membro di identificazione ne informa senza indugio con mezzi elettronici le autorità competenti degli altri Stati membri.» ; 5) l’articolo 47 quinquies è sostituito dal seguente: «Articolo 47 quinquies 1.   Gli Stati membri dispongono che la dichiarazione IVA recante le informazioni di cui agli articoli 365, 369 octies, 369 unvicies e 369 quinvicies octies della direttiva 2006/112/CE debba essere trasmessa con mezzi elettronici. 2.   Lo Stato membro di identificazione trasmette le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo con mezzi elettronici all’autorità competente dello Stato membro di consumo o alle autorità competenti degli Stati membri a partire dai quali o verso i quali i beni sono stati spediti o trasportati, successivamente alla data in cui la dichiarazione IVA doveva essere presentata in conformità della direttiva 2006/112/CE, ma entro i venti giorni successivi alla fine del mese in cui la dichiarazione IVA doveva essere presentata. Lo Stato membro di identificazione trasmette anche le informazioni di cui all’articolo 369 octies, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE all’autorità competente di ciascun altro Stato membro a partire dal quale i beni sono spediti o trasportati e le informazioni di cui all’articolo 369 octies, paragrafo 3, della direttiva 2006/112/CE all’autorità competente di ciascuno Stato membro di stabilimento interessato. Gli Stati membri che esigono che la dichiarazione IVA sia effettuata in una valuta nazionale diversa dall’euro convertono gli importi in euro al tasso di cambio dell’ultimo giorno del periodo d’imposta. Il cambio è effettuato in base ai tassi di cambio pubblicati dalla Banca centrale europea per quel giorno o, in caso di non pubblicazione in tale giorno, in base ai tassi del primo giorno successivo di pubblicazione.» ; 6) all’articolo 47 nonies è aggiunto il seguente paragrafo: «Ai fini del primo comma del presente articolo, gli Stati membri concedono alle autorità competenti l’accesso alle informazioni di cui all’articolo 369 septdecies, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2006/112/CE.» ; 7) l’articolo 47 decies è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Per ottenere la documentazione detenuta da un soggetto passivo o da un intermediario a norma degli articoli 369, 369 duodecies, 369 quinvicies e 369 quinvicies duodecies della direttiva 2006/112/CE, lo Stato membro di consumo o lo Stato membro a partire dal quale o verso il quale i beni sono stati spediti o trasportati trasmette in primo luogo una richiesta allo Stato membro di identificazione con mezzi elettronici.» ; b) i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti: «4.   Lo Stato membro di identificazione trasmette con mezzi elettronici e senza indugio allo Stato membro di consumo richiedente o allo Stato membro a partire dal quale o verso il quale i beni sono stati spediti o trasportati la documentazione ottenuta. 5.   Se lo Stato membro di consumo richiedente o lo Stato membro a partire dal quale o verso il quale i beni sono stati spediti o trasportati non riceve la documentazione entro 30 giorni dalla data della richiesta, può agire in conformità della legislazione nazionale per ottenere tale documentazione.» ; 8) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 47 decies bis La Commissione, nel quadro di una revisione del regolamento (UE) n. 904/2010, valuta la possibilità di consentire, tra Stati membri, un accesso automatizzato alla documentazione fornita allo Stato membro di identificazione dai soggetti passivi registrati nell’ambito di uno dei regimi speciali di cui al titolo XII, capo 6, della direttiva 2006/112/CE.» ; 9) all’articolo 47 undecies, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente: «Fatto salvo l’articolo 7, paragrafo 4, se lo Stato membro di consumo o lo Stato membro a partire dal quale o verso il quale i beni sono stati spediti o trasportati decide che un’indagine amministrativa è necessaria, consulta dapprima lo Stato membro di identificazione in merito alla necessità di tale indagine.» ; 10) è inserito il capo seguente: «CAPO XI bis Disposizioni relative agli obblighi di archiviazione per i soggetti passivi che facilitano le cessioni di beni o le prestazioni di servizi mediante il ricorso alle interfacce elettroniche conformemente all’articolo 242 bis della direttiva 2006/112/CE Articolo 47 quaterdecies 1.   Per ottenere la documentazione detenuta da un soggetto passivo a norma dell’articolo 242 bis della direttiva 2006/112/CE, e fatto salvo il paragrafo 2, secondo comma, di tale articolo, lo Stato membro in cui le cessioni o prestazioni di cui a tale articolo sono imponibili presenta preventivamente una richiesta allo Stato membro in cui un soggetto passivo è identificato ai fini dell’IVA con mezzi elettronici. 2.   Se lo Stato membro in cui un soggetto passivo è identificato ai fini dell’IVA riceve una richiesta di cui al paragrafo 1, tale Stato membro trasmette la richiesta senza indugio con mezzi elettronici al soggetto passivo. 3.   Gli Stati membri dispongono che, su richiesta, un soggetto passivo presenti con mezzi elettronici la documentazione richiesta allo Stato membro in cui tale soggetto passivo è identificato ai fini dell’IVA e che ha trasmesso la richiesta. Gli Stati membri permettono che la documentazione sia presentata mediante un formulario tipo. 4.   Lo Stato membro in cui un soggetto passivo è identificato ai fini dell’IVA e che ha trasmesso la richiesta trasmette la documentazione ottenuta a norma del paragrafo 3 del presente articolo con mezzi elettronici e senza indugio allo Stato membro richiedente in cui le cessioni o prestazioni di cui all’articolo 242 bis della direttiva 2006/112/CE sono imponibili. 5.   Se lo Stato membro richiedente in cui le cessioni o prestazioni di cui all’articolo 242 bis della direttiva 2006/112/CE sono imponibili non riceve la documentazione entro 30 giorni dalla data della richiesta, può agire in conformità della legislazione nazionale per ottenere tale documentazione. Articolo 47 quindecies La Commissione specifica mediante atti di esecuzione: a) i dettagli tecnici del formulario tipo di cui all’articolo 47 quaterdecies, paragrafo 3; b) le modalità tecniche, compreso un messaggio elettronico comune, per fornire le informazioni di cui all’articolo 47 quaterdecies, paragrafi 1, 2 e 4, nonché i mezzi tecnici per la trasmissione di tali informazioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 58, paragrafo 2. Articolo 47 sexdecies La Commissione, nel quadro di una revisione del regolamento (UE) n. 904/2010, valuta la possibilità di consentire tra Stati membri un accesso automatizzato ai dati forniti allo Stato membro di stabilimento mediante piattaforme nel quadro degli obblighi di archiviazione della documentazione.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2025:517:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo