Art. 6

Politiche e procedure relative agli accordi con fornitori terzi di servizi

In vigore dal 27 feb 2025
Politiche e procedure relative agli accordi con fornitori terzi di servizi Nell’ambito delle politiche e delle procedure di cui al presente regolamento gli emittenti di token collegati ad attività garantiscono che non sia concluso alcun accordo scritto con un fornitore di servizi terzo, fatto salvo il caso in cui: a) tale accordo scritto obblighi il terzo ad agire in modo coerente con dette politiche e procedure; b) tale accordo scritto garantisca che, quando i servizi di cui all’articolo 34, paragrafo 5, lettera h), del regolamento (UE) 2023/1114 sono forniti da un terzo che fa parte dello stesso gruppo dell’emittente di token collegati ad attività, le decisioni relative alla fornitura di servizi di terzi siano adottate in modo obiettivo, nell’interesse di ciascuna parte e alle stesse condizioni che si applicherebbero qualora l’accordo di prestazione di servizi fosse stato concluso da parti indipendenti; c) gli emittenti di token collegati ad attività garantiscano che le commissioni offerte per fornire uno dei servizi di cui all’articolo 34, paragrafo 5, lettera h), del regolamento (UE) 2023/1114 non promuovano gli interessi dell’emittente di token collegati ad attività o del terzo in un modo che possa entrare in conflitto con gli interessi di un possessore di token collegati ad attività.
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Politiche e procedure relative agli accordi con fornitori terzi di servizi (Art. 6 Regolamento (UE) 2025/1141) — Testo vigente | Portale Normativo