Art. 7

Politiche e procedure relative alle risorse per la gestione dei conflitti di interesse

In vigore dal 27 feb 2025
Politiche e procedure relative alle risorse per la gestione dei conflitti di interesse 1.   Le politiche e le procedure di cui all’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114 garantiscono che le risorse necessarie per gestire i conflitti di interesse siano assegnate e gestite in modo efficace. 2.   Le politiche e le procedure di cui all’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114 garantiscono che l’emittente di token collegati ad attività nomini una persona responsabile dell’individuazione, della prevenzione, della gestione e della comunicazione dei conflitti di interesse. Tale persona dispone dell’autorità necessaria per adempiere le proprie responsabilità in modo adeguato e indipendente e riferisce direttamente all’organo di amministrazione. Tali politiche e procedure garantiscono che qualsiasi altro compito o funzione di cui tale persona possa essere responsabile non comprometta la sua capacità di svolgere, in modo indipendente, l’individuazione, la prevenzione, la gestione e la comunicazione dei conflitti di interesse. 3.   Le politiche e le procedure di cui all’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114 definiscono le competenze e le conoscenze minime necessarie affinché i dipendenti possano individuare, prevenire, gestire e comunicare conflitti di interesse a norma del presente regolamento.
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