Art. 4
Piani di emergenza per gli organismi nocivi prioritari
In vigore dal 14 feb 2025
Piani di emergenza per gli organismi nocivi prioritari
Nell’elaborare i loro piani di emergenza per Bactrocera dorsalis e Bactrocera zonata gli Stati membri vi includono procedure volte a:
a)
identificare i proprietari di proprietà private nelle aree in cui devono essere applicate le misure previste dal presente regolamento; e
b)
garantire l’accesso delle autorità competenti alle proprietà di cui alla lettera a).
Gli Stati membri rivedono annualmente e, se del caso, aggiornano i loro piani di emergenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2025:311:oj#art-4