Art. 4 · Piani di emergenza per gli organismi nocivi prioritari

Art. 4

Piani di emergenza per gli organismi nocivi prioritari

In vigore dal 14 feb 2025
Piani di emergenza per gli organismi nocivi prioritari Nell’elaborare i loro piani di emergenza per Bactrocera dorsalis e Bactrocera zonata gli Stati membri vi includono procedure volte a: a) identificare i proprietari di proprietà private nelle aree in cui devono essere applicate le misure previste dal presente regolamento; e b) garantire l’accesso delle autorità competenti alle proprietà di cui alla lettera a). Gli Stati membri rivedono annualmente e, se del caso, aggiornano i loro piani di emergenza.
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