Art. 3
Indagini sul territorio dell’Unione sugli organismi nocivi specificati
In vigore dal 14 feb 2025
Indagini sul territorio dell’Unione sugli organismi nocivi specificati
1. La progettazione e lo schema di campionamento delle indagini basate sul rischio relative agli organismi nocivi specificati consentono di rilevare, con un sufficiente grado di affidabilità, un basso livello di presenza dell’organismo nocivo specificato sui frutti specificati.
Le indagini si basano sugli orientamenti generali dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») per indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio relative agli organismi nocivi per le piante e sulle informazioni scientifiche e tecniche di cui alle schede di sorveglianza fitosanitaria dell’Autorità sull’organismo nocivo specificato (4) («scheda di sorveglianza fitosanitaria»).
2. Le indagini sono svolte in particolare:
a)
sulle parti fruttifere delle piante ospiti, utilizzando tecniche in grado di rilevare la presenza dell’organismo nocivo specificato;
b)
negli aeroporti e nei porti e attorno agli stessi, nelle strutture adibite alla vendita all’asta e al commercio al dettaglio dei frutti specificati e attorno alle stesse, nelle aree in cui i frutti specificati sono imballati, trasformati o scaricati, nelle aree in cui i frutti specificati sono prodotti e in altri siti pertinenti, se del caso;
c)
mediante cattura con trappole adeguate, come specificato nella norma internazionale per le misure fitosanitarie (ISPM) n. 26 (5); e
d)
nel caso in cui si sospetti la presenza dell’organismo nocivo specificato sui frutti specificati, mediante la raccolta di campioni di frutti specificati e l’identificazione dell’organismo nocivo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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