Art. 8
Specificità per i TLPT comuni o congiunti
In vigore dal 13 feb 2025
Specificità per i TLPT comuni o congiunti
1. Salvo diversa decisione dell’autorità capofila competente per il TLPT, se più entità finanziarie, identificate a norma dell’, paragrafo 2 o 4, sono coinvolte in un TLPT comune o congiunto, ciascuna entità finanziaria segue ognuna delle fasi di cui agli articoli da 9 a 15.
2. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, se diverse autorità competenti per i TLPT sono coinvolte in un TLPT comune o in un TLPT congiunto di cui all’, paragrafo 3 o 5, i riferimenti contenuti negli articoli da 9 a 15 all’«autorità competente per il TLPT» sono da intendersi come riferimenti all’autorità capofila competente per il TLPT per tale TLPT comune o congiunto.
Storico versioni
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