Art. 8 · Specificità per i TLPT comuni o congiunti

Art. 8

Specificità per i TLPT comuni o congiunti

In vigore dal 13 feb 2025
Specificità per i TLPT comuni o congiunti 1.   Salvo diversa decisione dell’autorità capofila competente per il TLPT, se più entità finanziarie, identificate a norma dell’, paragrafo 2 o 4, sono coinvolte in un TLPT comune o congiunto, ciascuna entità finanziaria segue ognuna delle fasi di cui agli articoli da 9 a 15. 2.   Salvo disposizione contraria del presente regolamento, se diverse autorità competenti per i TLPT sono coinvolte in un TLPT comune o in un TLPT congiunto di cui all’, paragrafo 3 o 5, i riferimenti contenuti negli articoli da 9 a 15 all’«autorità competente per il TLPT» sono da intendersi come riferimenti all’autorità capofila competente per il TLPT per tale TLPT comune o congiunto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2025:1190:oj#art-8