Art. 6

Gestione dei rischi per i TLPT congiunti o comuni

In vigore dal 13 feb 2025
Gestione dei rischi per i TLPT congiunti o comuni 1.   Nel caso di un TLPT comune o di un TLPT congiunto, il team di controllo di ciascuna entità finanziaria effettua la propria valutazione dei rischi e definisce le proprie misure di gestione dei rischi. 2.   Il team di controllo dell’entità finanziaria designata di cui all’, paragrafo 3, lettera b), del presente regolamento, o l’entità finanziaria designata a norma dell’articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2554, valuta i rischi relativi al coinvolgimento di più entità finanziarie nel TLPT. I team di controllo delle entità finanziarie coinvolte cooperano con il team di controllo dell’entità finanziaria designata al fine di identificare potenziali rischi comuni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2025:1190:oj#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo