Art. 87
Conservazione dei dati sanitari elettronici personali da parte degli organismi responsabili dell’accesso ai dati sanitari e ambienti di trattamento sicuri
In vigore dal 11 feb 2025
Conservazione dei dati sanitari elettronici personali da parte degli organismi responsabili dell’accesso ai dati sanitari e ambienti di trattamento sicuri
1. Gli organismi responsabili dell’accesso ai dati sanitari, i titolari dei dati sanitari affidabili e il servizio di accesso ai dati sanitari dell’Unione conservano e trattano i dati sanitari elettronici personali nell’Unione quando effettuano la pseudonimizzazione, l’anonimizzazione e qualsiasi altra operazione di trattamento dei dati personali di cui agli articoli da 67 a 72, tramite ambienti di trattamento sicuri ai sensi dell’ e dell’, paragrafo 9, o tramite DatiSanitari@UE (HealthData@EU). La prescrizione si applica a tutte le entità che svolgono tali compiti per conto di tali organismi o titolari o di tale servizio.
2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, i dati di cui a tale paragrafo possono essere conservati e trattati in un paese terzo, o in un territorio o in uno o più settori specifici all’interno di tale paese terzo, ove tale paese, territorio o settore sia oggetto di una decisione di adeguatezza adottata a norma dell’ del regolamento (UE) 2016/679.
Storico versioni
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