Art. 56

Servizio di accesso ai dati sanitari dell’Unione

In vigore dal 11 feb 2025
Servizio di accesso ai dati sanitari dell’Unione 1.   La Commissione svolge i compiti di cui agli qualora i titolari dei dati sanitari siano istituzioni, organi o organismi dell’Unione. 2.   La Commissione provvede affinché siano assegnate le risorse umane, tecniche e finanziarie, i locali e le infrastrutture necessari per l’efficace svolgimento dei compiti di cui agli e per l’adempimento dei suoi obblighi. 3.   A meno che non sia escluso esplicitamente, i riferimenti agli organismi responsabili dell’accesso ai dati sanitari nel presente regolamento in relazione allo svolgimento dei compiti e all’adempimento degli obblighi si intendono come applicabili anche alla Commissione, qualora i titolari dei dati sanitari interessati siano istituzioni, organi o organismi dell’Unione.
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Servizio di accesso ai dati sanitari dell’Unione (Art. 56 Regolamento (UE) 2025/327) — Testo vigente | Portale Normativo