Art. 56 · Servizio di accesso ai dati sanitari dell’Unione

Art. 56

Servizio di accesso ai dati sanitari dell’Unione

In vigore dal 11 feb 2025
Servizio di accesso ai dati sanitari dell’Unione 1.   La Commissione svolge i compiti di cui agli qualora i titolari dei dati sanitari siano istituzioni, organi o organismi dell’Unione. 2.   La Commissione provvede affinché siano assegnate le risorse umane, tecniche e finanziarie, i locali e le infrastrutture necessari per l’efficace svolgimento dei compiti di cui agli e per l’adempimento dei suoi obblighi. 3.   A meno che non sia escluso esplicitamente, i riferimenti agli organismi responsabili dell’accesso ai dati sanitari nel presente regolamento in relazione allo svolgimento dei compiti e all’adempimento degli obblighi si intendono come applicabili anche alla Commissione, qualora i titolari dei dati sanitari interessati siano istituzioni, organi o organismi dell’Unione.
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