Art. 56
Servizio di accesso ai dati sanitari dell’Unione
In vigore dal 11 feb 2025
Servizio di accesso ai dati sanitari dell’Unione
1. La Commissione svolge i compiti di cui agli qualora i titolari dei dati sanitari siano istituzioni, organi o organismi dell’Unione.
2. La Commissione provvede affinché siano assegnate le risorse umane, tecniche e finanziarie, i locali e le infrastrutture necessari per l’efficace svolgimento dei compiti di cui agli e per l’adempimento dei suoi obblighi.
3. A meno che non sia escluso esplicitamente, i riferimenti agli organismi responsabili dell’accesso ai dati sanitari nel presente regolamento in relazione allo svolgimento dei compiti e all’adempimento degli obblighi si intendono come applicabili anche alla Commissione, qualora i titolari dei dati sanitari interessati siano istituzioni, organi o organismi dell’Unione.
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