Art. 29

Acquisizione, rimborso e finanziamento

In vigore dal 11 feb 2025
Acquisizione, rimborso e finanziamento Gli Stati membri possono mantenere o definire norme specifiche per l’acquisizione, il finanziamento o il rimborso dei sistemi di cartelle cliniche elettroniche nel contesto dell’organizzazione, della prestazione o del finanziamento di servizi di assistenza sanitaria, purché tali norme siano conformi al diritto dell’Unione e non incidano sul funzionamento o sulla conformità dei componenti software armonizzati dei sistemi di cartelle cliniche elettroniche.
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