Art. 7

Procedura di correzione

In vigore dal 6 feb 2025
Procedura di correzione (1)   Le correzioni del quantitativo di quote incluse nella decisione a norma dell’, paragrafo 6, del presente regolamento, se necessarie, si effettuano utilizzando o restituendo quote del quantitativo di quote riservate a norma dell’articolo 3 quater, paragrafo 6, della direttiva 2003/87/CE. (2)   Qualora, a norma del paragrafo 1 del presente articolo, sia necessario utilizzare quote provenienti dal quantitativo di quote riservate a norma dell’articolo 3 quater, paragrafo 6, della direttiva 2003/87/CE ma detto quantitativo sia esaurito, la correzione che richiede quote supplementari non è effettuata.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2025:723:oj#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo