Art. 8
Visibilità
In vigore dal 6 feb 2025
Visibilità
Gli operatori di trasporto aereo commerciale che ricevono sostegno a norma del presente regolamento sono soggetti ai seguenti obblighi:
a)
rendono nota l’origine del sostegno dell’Unione e ne garantiscono la visibilità, in particolare quando promuovono l’uso di combustibili alternativi e i risultati di tale uso, fornendo informazioni coerenti, efficaci e mirate a vari tipi di destinatari, compresi i passeggeri, i media e il pubblico in generale, nonché nelle dichiarazioni di sostenibilità e nelle relazioni annuali dell’operatore di trasporto aereo commerciale;
b)
utilizzano, per tutte le attività di comunicazione e condivisione delle conoscenze, anche sui titoli di trasporto dei passeggeri e sugli avvisi in luoghi strategici visibili al pubblico, l’etichetta che recita "(co)finanziato dal sistema di scambio di quote di emissione dell’UE», nonché l’emblema dell’Unione e l’importo del sostegno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2025:723:oj#art-8