Art. 8

Visibilità

In vigore dal 6 feb 2025
Visibilità Gli operatori di trasporto aereo commerciale che ricevono sostegno a norma del presente regolamento sono soggetti ai seguenti obblighi: a) rendono nota l’origine del sostegno dell’Unione e ne garantiscono la visibilità, in particolare quando promuovono l’uso di combustibili alternativi e i risultati di tale uso, fornendo informazioni coerenti, efficaci e mirate a vari tipi di destinatari, compresi i passeggeri, i media e il pubblico in generale, nonché nelle dichiarazioni di sostenibilità e nelle relazioni annuali dell’operatore di trasporto aereo commerciale; b) utilizzano, per tutte le attività di comunicazione e condivisione delle conoscenze, anche sui titoli di trasporto dei passeggeri e sugli avvisi in luoghi strategici visibili al pubblico, l’etichetta che recita "(co)finanziato dal sistema di scambio di quote di emissione dell’UE», nonché l’emblema dell’Unione e l’importo del sostegno.
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