Art. 7
Procedura di correzione
In vigore dal 6 feb 2025
Procedura di correzione
(1) Le correzioni del quantitativo di quote incluse nella decisione a norma dell’, paragrafo 6, del presente regolamento, se necessarie, si effettuano utilizzando o restituendo quote del quantitativo di quote riservate a norma dell’articolo 3 quater, paragrafo 6, della direttiva 2003/87/CE.
(2) Qualora, a norma del paragrafo 1 del presente articolo, sia necessario utilizzare quote provenienti dal quantitativo di quote riservate a norma dell’articolo 3 quater, paragrafo 6, della direttiva 2003/87/CE ma detto quantitativo sia esaurito, la correzione che richiede quote supplementari non è effettuata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2025:723:oj#art-7