Art. 52

Protezione dei pesci anadromi nella zona della convenzione NPFC

In vigore dal 30 gen 2025
Protezione dei pesci anadromi nella zona della convenzione NPFC 1.   I pescherecci dell’Unione che operano nella zona della convenzione NPFC non pescano, né tengono a bordo, trasbordano o sbarcano esemplari di salmone keta (Oncorhynchus keta), salmone argentato (Oncorhynchus kisutch), salmone rosa (Oncorhynchus gorbuscha), salmone rosso (Oncorhynchus nerka), salmone reale (Oncorhynchus tshawytscha), salmone giapponese (Oncorhynchus masou) e trota iridea (Oncorhynchus mykiss). 2.   Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.
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Protezione dei pesci anadromi nella zona della convenzione NPFC (Art. 52 Regolamento (UE) 2025/202) — Testo vigente | Portale Normativo