Art. 52 · Protezione dei pesci anadromi nella zona della convenzione NPFC

Art. 52

Protezione dei pesci anadromi nella zona della convenzione NPFC

In vigore dal 30 gen 2025
Protezione dei pesci anadromi nella zona della convenzione NPFC 1.   I pescherecci dell’Unione che operano nella zona della convenzione NPFC non pescano, né tengono a bordo, trasbordano o sbarcano esemplari di salmone keta (Oncorhynchus keta), salmone argentato (Oncorhynchus kisutch), salmone rosa (Oncorhynchus gorbuscha), salmone rosso (Oncorhynchus nerka), salmone reale (Oncorhynchus tshawytscha), salmone giapponese (Oncorhynchus masou) e trota iridea (Oncorhynchus mykiss). 2.   Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.
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