Art. 51

Protezione degli squali nella zona della convenzione NPFC

In vigore dal 30 gen 2025
Protezione degli squali nella zona della convenzione NPFC 1.   I pescherecci dell’Unione che operano nella zona della convenzione NPFC non pescano, né tengono a bordo, trasbordano o sbarcano squali nella zona della convenzione NPFC. 2.   Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2025:202:oj#art-51

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Protezione degli squali nella zona della convenzione NPFC (Art. 51 Regolamento (UE) 2025/202) — Testo vigente | Portale Normativo