Art. 51 · Protezione degli squali nella zona della convenzione NPFC

Art. 51

Protezione degli squali nella zona della convenzione NPFC

In vigore dal 30 gen 2025
Protezione degli squali nella zona della convenzione NPFC 1.   I pescherecci dell’Unione che operano nella zona della convenzione NPFC non pescano, né tengono a bordo, trasbordano o sbarcano squali nella zona della convenzione NPFC. 2.   Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.
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