Art. 41

Modifiche del regolamento (UE) 2018/1726

In vigore dal 19 dic 2024
Modifiche del regolamento (UE) 2018/1726 Il regolamento (UE) 2018/1726 è così modificato: 1) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 13 bis Compiti relativi al router Con riguardo ai regolamenti (UE) 2025/12 (*1) e (UE) 2025/13 (*2) del Parlamento europeo e del Consiglio, l’Agenzia svolge i compiti relativi al router che le sono conferiti da tali regolamenti. (*1)  Regolamento (UE) 2025/12 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sulla raccolta e sul trasferimento delle informazioni anticipate sui passeggeri al fine di migliorare e agevolare le verifiche alle frontiere esterne, che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726 e (UE) 2019/817e abroga la direttiva 2004/82/CE del Consiglio (GU L, 2025/12, 8.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/12/oj)." (*2)  Regolamento (UE) 2025/13 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sulla raccolta e sul trasferimento di informazioni anticipate sui passeggeri a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale riguardo ai reati di terrorismo e ai reati gravi, e che modifica il regolamento (UE) 2019/818 (GU L, 2025/13, 8.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/13/oj).»;" 2) all’, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   L’Agenzia ha sede a Tallinn (Estonia). I compiti relativi allo sviluppo e alla gestione operativa di cui all’, paragrafi 4 e 5, agli articoli da 3 a 9 e agli sono svolti nel sito tecnico di Strasburgo (Francia). Un sito di riserva in grado di assicurare il funzionamento di un sistema IT su larga scala in caso di guasto di tale sistema è installato a Sankt Johann im Pongau (Austria).» ; 3) all’, il paragrafo 1 è così modificato: a) è inserito il punto seguente: «ee ter) adotta relazioni sulla situazione dello sviluppo del router in conformità dell’, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2025/12;» ; b) al punto ff), il punto vi) è sostituito dal seguente: «vi) delle componenti dell’interoperabilità in conformità dell’articolo 78, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/817 e dell’articolo 74, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/818, e del router in conformità dell’articolo 80, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/982 e dell’, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2025/12;» ; c) la lettera hh) è sostituita dalla seguente: «hh) adotta osservazioni formali sulle relazioni del Garante europeo della protezione dei dati relative ai suoi controlli in conformità dell’articolo 56, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1861, dell’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 767/2008, dell’, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 603/2013, dell’articolo 56, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2226, dell’articolo 67 del regolamento (UE) 2018/1240, dell’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/816, dell’articolo 52 dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818, dell’articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/982 e dell’, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2025/12. e assicura adeguato seguito a tali controlli;» ; 4) all’, paragrafo 1, è inserito il punto seguente: «d sexies) gruppo consultivo API-PNR.».
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