Art. 45
Monitoraggio e valutazione
In vigore dal 19 dic 2024
Monitoraggio e valutazione
1. eu-LISA provvede affinché siano istituite procedure per monitorare lo sviluppo del router rispetto agli obiettivi relativi alla pianificazione e ai costi, nonché per monitorare il funzionamento del router rispetto agli obiettivi prefissati in termini di risultati tecnici, di rapporto costi/benefici, di sicurezza e di qualità del servizio.
2. Entro il 29 gennaio 2026 e successivamente ogni anno durante la fase di sviluppo del router, eu-LISA elabora una relazione sullo stato di sviluppo del router e la presenta al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione include informazioni dettagliate sui costi sostenuti e sui rischi che possono incidere sulle spese complessive che sono a carico del bilancio generale dell’Unione a norma dell’.
3. Una volta entrato in funzione il router, eu-LISA elabora e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che illustra nel dettaglio il modo in cui sono stati conseguiti gli obiettivi, in particolare quelli relativi alla pianificazione e ai costi, giustificando eventuali scostamenti.
4. Entro il 29 gennaio 2029 e successivamente ogni quattro anni, la Commissione elabora una relazione contenente una valutazione globale del presente regolamento, anche sulla necessità e il valore aggiunto della raccolta dei dati API, comprendente una valutazione di quanto segue:
a)
l’applicazione del presente regolamento;
b)
la misura in cui il presente regolamento ha conseguito i suoi obiettivi;
c)
l’impatto del presente regolamento sui diritti fondamentali tutelati dal diritto dell’Unione;
d)
l’impatto del presente regolamento sull’esperienza di viaggio dei passeggeri legittimi;
e)
l’impatto del presente regolamento sulla competitività del settore dell’aviazione e gli oneri a carico delle imprese;
f)
la qualità dei dati trasmessi dal router alle autorità di frontiera competenti;
g)
le prestazioni del router nei confronti delle autorità di frontiera competenti.
Ai fini della lettera e) del primo comma, la relazione della Commissione esamina inoltre l’interazione del presente regolamento con altri pertinenti atti legislativi dell’Unione, in particolare i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226 e (UE) 2018/1240, al fine di valutare l’impatto complessivo sui vettori aerei degli obblighi di comunicazione correlati, individuare le disposizioni che potrebbero essere aggiornate e semplificate, se del caso, per attenuare l’onere che grava sui vettori aerei e prendere in considerazione le azioni e le misure che potrebbero essere adottate per ridurre la pressione sui costi totali per i vettori aerei.
5. La Commissione presenta la relazione di valutazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Garante europeo della protezione dei dati e all’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali. Se del caso, alla luce della valutazione condotta, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa intesa a modificare il presente regolamento.
6. Gli Stati membri e i vettori aerei comunicano a eu-LISA e alla Commissione, su richiesta, le informazioni necessarie per redigere le relazioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, quali i dati personali relativi ai risultati delle verifiche preliminari nei sistemi di informazione dell’Unione e nelle banche dati nazionali effettuate alle frontiere esterne usando i dati API. In particolare, gli Stati membri forniscono informazioni quantitative e qualitative in merito alla raccolta dei dati API da un punto di vista operativo. Le informazioni fornite non includono dati personali. Gli Stati membri possono astenersi dal fornire tali informazioni se necessario, e nella debita misura, per non divulgare metodi di lavoro riservati o non compromettere le indagini delle autorità di frontiera competenti in corso. La Commissione garantisce che tutte le informazioni riservate comunicate siano adeguatamente protette.
Storico versioni
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